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Richiesta di preghiere

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Per la Richiesta di Preghiere è possibile da oggi utilizzare il MODULO che si trova qui a sinistra.

Le intenzioni saranno oggetto della preghiera comunitaria durante l'incontro del
Gruppo di Preghiera Regina della Pace ogni Giovedì.

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martedì 30 ottobre 2012

Indulgenza plenaria nella Commemorazione dei defunti

 

Fare memoria dei nostri cari dovrebbe essere pratica di tutti i giorni, o quasi. Infatti noi tutti speriamo che i nostri cari tornati al Padre siano immediatamente nella sua gloria o perlomeno nell’anticamera. Infatti quanti di noi dovranno, come l’oro, essere purificati dalle scorie dei nostri peccati in quel luogo di dolore purificante che chiamiamo purgatorio. L’unico momento di sollievo possiamo offrirlo noi con le preghiere e le messe. In questi gironi la Chiesa ci offre anche la possibilità di lucrare l’indulgenza per i nostri. Corriamo ad offrire il nostro aiuto ai nostri cari. Le condizioni per lucrare l’indulgenza sono sotto riportate.

NORME SULLE INDULGENZE

N.  1 - L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per l’intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.

N.  2 - L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati

N.  3 - Ogni fedele può lucrare per se stesso le indulgenze sia parziali che plenarie o applicarle ai defunti a modo di suffragio.

N.  4 - Il fedele che, almeno con cuore contrito, compie un’azione alla quale è annessa l’indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della Chiesa.

N. 14 - Se si richiede la visita di una chiesa o di un oratorio per acquistare l’indulgenza stabilita per un giorno determinato, detta visita si può fare dal mezzogiorno della vigilia fino alla mezzanotte del giorno stabilito.

N. 17 - § I. È capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte.
§ 2. Per lucrare le indulgenze è necessario che si abbia l’intenzione almeno generale di acquistarle e si adempiano le opere ingiunte nel tempio e nel modo stabilito dalla concessione.

N. 18 - § I. L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno; l’indulgenza parziale può essere acquistata più volte al giorno.


Per i defunti

§ 1. Si concede l’indulgenza plenaria, applicabile soltanto alle anime del Purgatorio, al fedele che:

1° nei singoli giorni, dal 1° all’8 novembre, devotamente visita il cimitero e prega, anche soltanto mentalmente, per i defunti;

2° nel giorno in cui si celebra la Commemorazione di tutti i fedeli defunti (o, col consenso dell’Ordinario, la Domenica antecedente o susseguente, oppure nella solennità di Tutti i Santi) visita piamente una chiesa o un oratorio e vi recita un Padre nostro e un Credo.

§ 2.  Si concede l’indulgenza parziale, applicabile soltanto alle anime del Purgatorio, al fedele che:

1° devotamente visita il cimitero e prega, anche soltanto mentalmente, per i defunti;

2° devotamente recita le Lodi o i Vespri dell’Ufficio dei defunti o l’invocazione L’eterno riposo.

E’ sufficiente andare 1 volta in qualsiasi cimitero, quello che conta è l'intenzione di suffragare le anime purganti.
L’indulgenza plenaria si può lucrare ogni giorno dal 1° all'8 novembre.

 

Fonte: IdM

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